Perché non ci sarà un referendum contro l’Autonomia differenziata

“L’oggetto e la finalità del quesito non risultano chiari”. Con queste parole la Corte costituzionale spiega perché ha bocciato il referendum  proposto dai partiti d’opposizione e da alcune associazioni per abrogare l’autonomia differenziata, l’importante riforma bandiera del governo Meloni. La sentenza n.10/2025 è stata depositata oggi, venerdì 7 febbraio. In precedenza, la stessa Consulta aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcuni punti della riforma.

Cosa cambia con la decisione della Corte costituzionale sull’Autonomia differenziata

La Corte, infatti, ha osservato che la sua sentenza dello scorso novembre (la n.192/2024) “ha profondamente inciso sull’architettura essenziale” della legge, dichiarando “l’illegittimità’ costituzionale di molteplici disposizioni” e “l’illegittimità consequenziale di altre disposizioni, fornendo anche l’interpretazione costituzionalmente orientata di ulteriori disposizioni”.

In particolare, quella sentenza, “ha comportato il trasversale ridimensionamento dell’oggetto dei possibili trasferimenti alle regioni (solo specifiche funzioni e non già materie)”, oltre alla “paralisi dell’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (Lep) concernenti diritti civili o sociali. Ne discende che attualmente non c’e’ modo di determinare i Lep”.

La conseguenza, aggiunge la Corte, “è che risulta obiettivamente oscuro l’oggetto del quesito, che originariamente riguardava la legge numero 86 e ora riguarda quel che resta della stessa legge a seguito delle numerose e complesse modifiche apportate dalla sentenza”.

Niente referendum, ma per salvare l’autonomia serve altro

Questo aspetto, secondo i giudici costituzionali, “pregiudica la possibilità di una scelta libera e consapevole da parte dell’elettore, che la Costituzione garantisce”. Il quesito, inoltre, è “privo di chiarezza quanto alla sua finalità: la rilevata oscurità dell’oggetto del quesito porta con sè un’insuperabile incertezza sulla stessa finalità obiettiva del referendum. Con il rischio che esso si risolva in altro: nel far esercitare un’opzione popolare non già su una legge ordinaria modificata da una sentenza di questa Corte, ma a favore o contro il regionalismo differenziato”.

In tal caso, spiega ancora la Consulta, “la consultazione referendaria verrebbe ad avere una portata che trascende quel che i Costituenti ritennero fondamentale, cioè l’uso corretto, e ragionevole, di questo importante strumento di democrazia. Se si ammettesse la richiesta in esame, si avrebbe una radicale polarizzazione identitaria sull’autonomia differenziata come tale, e in definitiva sull’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, che non può essere oggetto di referendum abrogativo, ma solo di revisione costituzionale”.

Fonte : Today