Balneari, proroga fino al 2027 e indennizzi a carico dei nuovi concessionari

Una proroga fino al 2027 e, in caso di rilascio di una nuova concessione, un indennizzo per il vecchio gestore a carico di chi subentra. Sono queste le principali novità contenute nella bozza del decreto sulle “Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive”, oggi all’esame del Consiglio dei ministri.

Balneari, cosa c’è nella bozza del decreto

La versione provvisoria del decreto prevede la proroga delle concessioni per altri tre anni: “Al fine di consentire l’ordinata programmazione delle procedure di affidamento e il loro svolgimento nel rispetto del diritto dell’Unione europea, le concessioni balneari in essere continuano ad avere efficacia fino al 30 settembre 2027. In caso di ragioni oggettive che impediscono il completamento della procedura di gara possono essere ulteriormente rimandate al 31 marzo 2028”. Attualmente la scadenza era fissata alla fine del 2024, anche se il Consiglio di Stato ha considerato illegittima tale proroga.

“La procedura di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle attività turistico, ricreativo e sportivo – si legge nel testo – si svolgerà nel rispetto del diritto dell’Unione europea e dei principi di libertà di stabilimento, di pubblicità, di trasparenza, di massima partecipazione. La durata della concessione non dovrà essere inferiore a 5 anni e superiore ai 20 ed è pari al tempo necessario a garantire l’ammortamento e l’equa remunerazione degli investimenti previsti dal piano economico-finanziario dell’aggiudicatario”.

Gli indennizzi a carico dei nuovi concessionari

La bozza prevede anche, in caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il pagamento di un indennizzo per il gestore uscente e a carico del subentrante, pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, compresi quelli effettuati in conseguenza calamita’ naturali accertate, al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata. L’indennizzo dovrà essere pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un’equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, stabilita sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia, entro il 31 marzo 2025.

Fonte : Today