Il Garante della privacy vuole vederci chiaro sulla scelta del Comune di Roma di installare nuove telecamere in metropolitana, dotate di riconoscimento facciale, in vista del Giubileo del 2025. Dopo l’uscita che lo scorso 6 maggio l’Ansa ha dato notizia dell’implementazione del sistema di videosorveglianza da parte del Campidoglio, l’Autorità garante per la protezione dei dati personali ha preso carta e penna e chiesto chiarimenti.
In particolare, venivano riportate le dichiarazioni dell’assessore alla mobilità di Roma Eugenio Patanè durante l’ audizione congiunta delle commissioni Giubileo e Mobilità. Nel suo intervento l’assessore capitolino aveva aperto alla necessità, anche in vista del Giubileo del 2025, di realizzare una doppia gara da quasi 100 milioni di euro per lo restyling delle stazioni della metropolitana, per assumere nuovi vigilantes e un implementazione del sistema di videosorveglianza. Proprio quest’ultimo punto è diventato l’oggetto di attenzione da parte del Garante.
Il Campidoglio, infatti, prevede di installare nuovi dispositivi con riconoscimento facciale, che siano “in grado di verificare azioni scomposte” all’interno dei vagoni e sulle banchine da parte di chi, già in passato, si è reso protagonista di quelli che vengono definiti “atti non conformi”. Il Garante, tuttavia, deve esprimere la sua opinione nel trattamento di dati personali sensibili e di tecnologie rischiose come il riconoscimento facciale.
Peraltro, fino al termine del 2025, ricorda una nota dell’Autorità, esiste un divieto sull’installazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale attraverso l’uso di dati biometrici, in luoghi pubblici o aperti al pubblico da parte di soggetti pubblici o privati. L’unica eccezione viene fatta è rivolta solamente all’autorità giudiziaria, nell’esercizio delle sue funzioni e per prevenire o reprimere reati. Adesso, l’amministrazione avrà quindici giorni di tempo per poter rispondere ai quesiti che sono stati avanzato da parte dell’autorità amministrativa, dovendo specificare come avviene il riconoscimento facciale, la finalità e la base giuridica di tale trattamento dei dati biometrici e una copia della valutazione di impatto sulla protezione dei dati.
Fonte : Wired