Una scuola elementare di Como ha messo a disposizione di un alunno 16 ore di sostegno, ma il bambino doveva averne 22. La Corte d’Appello di Milano ha condannato il Ministero dell’Istruzione a risarcire la famiglia dello studente.
Foto di repertorio
Il Ministero dell’Istruzione deve risarcire un giovanissimo alunno e la sua famiglia per 5.250 euro. Lo ha deciso la Corte d’Appello di Milano al termine di un processo relativo allo scorso anno scolastico, quando una scuola ha messo a disposizione dello studente un’insegnante di sostegno per meno ore di quelle necessarie.
La prima sentenza del Tribunale di Como
In una scuola elementare di Como era stato assegnato un insegnante per 16 ore a settimana a un bambino di 9 anni affetto da una forma di autismo. Il suo Piano educativo individualizzato (Pei), però, ne richiedeva 22. Così, i genitori dello studente si sono rivolti al Tribunale di Como. Il 20 aprile 2023 la corte aveva stabilito l’immediata “cessazione della condotta discriminatoria” della scuola ordinando che al piccolo venisse assegnato “un docente di sostegno in grado di assicurargli la fruizione del numero di ore di sostegno ritenute indispensabili dal Pei”.
In quella prima sentenza, però, i giudici avevano deciso di non accogliere la richiesta di risarcimento. Il motivo era che il “deficit di apprendimento didattico” che gli avrebbe causato la copertura non sufficiente dell’insegnante di sostegno non era stato provato.
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Il ricorso in Appello dei genitori
Nonostante la decisione dei giudici, la scuola non ha rimediato alla mancanza, lasciando all’allievo solo 16 ore di sostegno per tutto l’anno scolastico. Di fronte a questa situazione, i genitori del bambino hanno fatto ricorso in Appello.
In questo caso, riporta il quotidiano La Repubblica, la corte ha accolto la richiesta di risarcimento con la funzione di “deterrente”. Come spiegato dall’avvocato Walter Miceli, uno dei legali che hanno seguito gratuitamente la famiglia del giovane alunno, si tratta di una misura “dissuasiva verso l’amministrazione, che deve essere indotta a non reiterare queste condotte discriminatorie e a non risparmiare risorse sulla pelle dei più fragili”.
Ribadendo che le figure dell’insegnante di sostegno e dell’educatore ad personam “non sono sovrapponibili”, i giudici hanno ritenuto che ci sia stata una “lesione del diritto” all’istruzione. Privando lo studente delle ore prescritte di sostegno, si legge nella sentenza, si è verificata la “compromissione del suo percorso di crescita e di formazione“. Il risarcimento di 5.250 euro è stato valutato in considerazione delle 210 ore di sostegno che sono state negate allo studente, ovvero 6 ore a settimana.
Fonte : Fanpage